Il servizio di consulenza e revisione contabile è di primaria importanza e soprattutto è obbligatorio per molte aziende, in ogni settore economico. In Italia, l’obbligatorietà della revisione contabile è prevista da alcune norme, tra le quali si citano le seguenti:
- Il Decreto Legislativo n.58 del 24 Febbraio 1998 prevede agli art. 155,165 e 165 bis la revisione contabile delle società con azioni quotate (art.155), delle loro controllate (art.165), delle società che controllano società quotate e società sottoposte con queste ultime a comune controllo (art.165 bis).
- Il Decreto Legislativo n.39 del 27 gennaio 2010 prevede che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate, in base allo statuto, al Collegio Sindacale o ad una società di revisione/revisore contabile. L’obbligatorietà del revisore contabile (e non di Collegio Sindacale) si verifica qualora le società di capitali sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, oppure adottano il modello di governance dualistico o monistico (l’assenza del Collegio Sindacale in questo casi comporta l’obbligo di assegnare il controllo contabile ad una società di revisione/revisore contabile).
Oltre ai riferimenti normativi sopraindicati vi sono altre leggi che prevedono l’obbligo di revisione per società operanti in specifici settori, per i casi in cui non si applica il Codice Civile:
- società cooperative, obbligate alla revisione contabile ai sensi del Dlgs n.220/2002, qualora ricadano nelle ipotesi previste dall’art. 11 del Decreto anzidetto;
- società che svolgono distribuzione gas, ai sensi del Dlgs n.164/2000;
- società che svolgono distribuzione energia elettrica, ai sensi della legge n.9/1991;
- società municipalizzate, ai sensi della legge n.51/1982;
- società concessionarie autostradali, ai sensi dalla legge n.498/1992;
- imprese di costruzioni, ai sensi del DPCM del 27 febbraio 1988;
- società editoriali beneficiarie di contributi, ai sensi della legge n.62/2001, art.18;
- Casse Edili, ai sensi di Accordo ANCE del 29 luglio 1992;
- organizzazioni del sistema Confindustria, ai sensi di Regolamento n.11/92 dell’associazione;
- Broker di assicurazioni, ai sensi della legge n.792/1984;
- CAAF, ai sensi della legge 413/1991;
- società che ricorrono a finanziamenti agevolati, ai sensi del DPR n.1258/1977;
- imprese controllate o finanziate da enti di gestione delle partecipazioni statali, ai sensi della legge n.675/1977.
Questo tipo di consulenza viene fornito da professionisti abilitati nell’ambito di società che hanno ricevuto specifica autorizzazione. Inoltre l’offerta di questi servizi presuppone, per chi li offre, un conflitto di interesse ed il divieto ad offrire qualsiasi altro servizio alla stessa azienda.
I servizi di revisione contabile esterna, obbligatori o meno, possono assumere diverse forme, come di seguito dettagliati:
- revisione legale e volontaria (revisione contabile obbligatoria) di bilanci di esercizio e consolidati;
- revisione contabile limitata, rivolta in particolare a specifiche aree di bilancio;
- revisione completa o limitata per società partecipate secondo i dettami ed i principi contabili della casa madre ai fini di consolidamento nei conti di Gruppo;
- procedure di revisione concordate, ex ante, su specifiche poste di bilancio per fini particolari;
- asseverazione di piani di budget e business plan;
- corporate governance e revisione interna.
I revisori contabili possono inoltre essere chiamati a prestare il proprio supporto in caso di operazioni straordinarie quali, ad esempio:
- due diligence contabile, ai fini dell’identificazione e certificazione della congruità dei valori patrimoniali ed economici dell’azienda o di un particolare ramo di azienda oggetto di uno spin-off o di trattativa per un’acquisizione;
- analisi, verifiche e certificazioni di particolari aziende ai fini dell’organizzazione di un project financing.
Inoltre, il consulente che presta questo servizio è anche in grado di offrire servizi accessori, quali la revisione contabile interna e l’organizzazione e l’assistenza contabile, come di seguito specificate e dettagliate:
- esami, valutazioni e organizzazioni progettuali del sistema di controllo interno e della funzione di controllo dei rischi aziendali;
- assistenza nella redazione e nell’implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, assistenza al collegio sindacale e alle funzioni di controllo di terzo livello;
- assistenza a supporto delle funzioni addette alle procedure concorsuali o alle operazioni straordinarie.